Ammendante
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Ai sensi dell’articolo 2 della legge 748/1984
per “fertilizzante” si intende “qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo” e comprende prodotti minerali, organici e organo–minerali, che si suddividono in “concimi” ed “ammendanti e correttivi”.
Per “concime” si intende “qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l’elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità previste dalla presente legge”.
Per “ammendante e correttivo” si intende “qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno”.
Pertanto, per concime si intendono esclusivamente le sostanze che hanno lo scopo precipuo di apportare un elemento nutritivo, in determinate forme e solubilità.
Tutti gli altri prodotti che possono modificare le caratteristiche del terreno, migliorandone la fertilità, sono definiti ammendanti (o correttivi).
Fonte ANPA: Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente